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Legge 02/03/1949 n. 144

3) I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del 4,92 per cento sull'importo da ripartire.

4) L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29, lettera o) può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente. ONORARI A DISCREZIONE

Art. 60 - Prestazioni da valutare a discrezione

1) Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

2) L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.

3) Sono valutati a discrezione:

a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;

b) consulenze, pareri e giudizio tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;

c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordi, transazioni;

d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e pe nale;

e) denuncie per successioni;

f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili;

g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;

h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;

i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;

l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel cam po di attività propria del geometra.

Art. 61

1) Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

Art. 62 - Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte

1) Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 6.562 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi ed indennizzi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31. Stima dei danni colonici

2) Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 6.562 (vedi art. 29, lettera m) PRESTAZIONI VARIE

Art. 63 - Stima delle acque irrigue

1) Nella stima delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo la importanza e le difficoltà a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.

Art. 64 - Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici. Curatele di aziende agrarie

1) In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base al- le percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2.

2) A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.

3) Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.

4) Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

5) Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

6) Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi, ecc.) il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.

Art. 65 - Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie

1) L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali del- l'importo della compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti e del cumulo delle presente quote padronali nelle colonia parziarie (Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa). Tabelle M2 CONTABILITA' DEI LAVORI Tabella N COLLAUDO OPERE DI TERZI

 

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